Quota 103, Opzione Donna, Ape sociale, lavoratrici madri. Cosa cambia e i nuovi requisiti
					Le istruzioni dell'INPS per i pensionamenti 2025
L’INPS ha fornito istruzioni operative per l’applicazione delle 
misure pensionistiche. Le principali novità riguardano Quota 103, 
Opzione Donna e Ape sociale.
Opzione Donna
La pensione anticipata Opzione Donna viene confermata per le 
lavoratrici appartenenti a specifiche categorie (caregivers, invalide 
civili almeno al 74%, dipendenti da aziende in stato crisi) a condizione
 che siano stati raggiunti 61 anni (senza adeguamenti alla speranza di vita) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2024.
Restano, per la generalità delle lavoratrici, le riduzioni di un anno
 del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni, previsti,
 invece, sempre e a prescindere dalla presenza o meno di figli, per 
lavoratrici «dipendenti da aziende in stato di crisi» (che hanno, cioè, 
un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale attivo al 
1° gennaio 2025 o in data successiva), per le quali, quindi, il 
requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione è ridotto a 59 anni in luogo di 61 anni.
La pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
 per le dipendenti e 18 mesi per le autonome e il calcolo della pensione
 viene effettuato secondo le regole del sistema contributivo. In ogni 
caso, la pensione può essere richiesta in qualsiasi momento successivo 
alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti
 e delle condizioni previste dalla legge entro il 31 dicembre 2024.
Leggi la scheda dedicata ad Opzione Donna.
Quota 103 (Pensione anticipata flessibile) : come funzionerà quest’anno?
Riguardo alla pensione anticipata Quota103, la Legge di bilancio ha 
esteso il diritto a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che 
raggiungono, entro il 31 dicembre 2025, 62 anni di età e
 41 anni di contributi, perfezionati anche con il cumulo gratuito di 
tutti gli spezzoni contributivi non coincidenti presenti nelle diverse 
gestioni previdenziali Inps, con esclusione di quelli accreditati nelle 
Casse private di previdenza obbligatoria.
Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo e 
l’importo dell’assegno non può eccedere le quattro volte il trattamento 
minimo Inps (cioè 2.413,6€ lordi al mese) per le mensilità percepite 
fino al raggiungimento dell’età pensionabile, attualmente pari a 67 
anni, dopodichè la pensione viene messa in pagamento per l’intero 
importo spettante. 
La pensione decorre trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti 
per il settore privato e nove mesi per il settore pubblico ed è 
totalmente incumulabile con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, 
con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000€ 
annui.
Leggi la scheda dedicata a Quota 103.
Ape sociale: prorogata per il 2025
L'indennità Ape Sociale viene prorogata per tutto il 2025 e
 confermata in tutte le sue caratteristiche, a partire dal requisito 
anagrafico più elevato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, pari a 63 anni e 5 mesi. 
La domanda di verifica delle condizioni va presentata entro il 31 marzo 2025; 15 luglio 2025 e 30 novembre 2025.
Le
 categorie che possono richiedere l’indennità sono identiche a quelle 
delle precedenti versioni (disoccupati, caregivers e invalidi al 74% con
 30 anni di contributi; addetti ad attività gravose con 36 anni di 
contributi) e rimane in vita il divieto di cumulo con i redditi di 
lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro 
un massimo di 5.000€ annui, pena la decadenza dal diritto all’indennità 
stessa. 
Come
 è noto, l’assegno non può superare l’importo massimo di 1.500 euro 
lordi mensili e non comprende tutte le voci accessorie tipiche della 
pensione, di cui i titolari di Ape potranno beneficiare solo al 
raggiungimento della pensione di vecchiaia o di un’eventuale altra 
pensione anticipata rispetto all’età pensionabile.   
 
Leggi la scheda dedicata all'Ape Sociale.
Lavoratrici madri: i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione
La legge di bilancio ha ulteriormente arricchito la possibilità di riduzione del requisito di età per l’accesso alla pensione a favore delle lavoratrici madri che rientrano nel sistema contributivo (non hanno, cioè, contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995) che possono, quindi, anticipare il momento del pensionamento.
 Tra le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
 1995, unica eccezione è prevista per quelle che hanno effettuato 
l’opzione al contributivo, ma soltanto per il conseguimento della 
pensione di vecchiaia ordinaria con 67 anni e 20 anni di contributi, in 
quanto la scelta per il calcolo contributivo non consente la possibilità
 di accedere ai trattamenti pensionistici tipici dei contributivi puri.
La
 riduzione del requisito anagrafico ora è pari a quattro mesi per 
ciascun figlio nel limite massimo di 16 mesi in presenza di quattro o 
più figli (prima il massimo era di 12 mesi), mentre resta 
invariato il beneficio alternativo in base al quale la lavoratrice può 
richiedere l’aumento del coefficiente di trasformazione maggiorato di un
 anno in presenza di uno o due figli o di due anni in presenza di tre o 
più figli, beneficio, questo, che incide, invece, sulla misura della 
prestazione.
L’Inps, precisa, inoltre, le tipologie di pensione per le quali, nel sistema contributivo, si può beneficiare della riduzione:
- pensione
 di vecchiaia all’età di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi e 
importo soglia pari ad una volta il valore dell’assegno sociale;
- pensione di vecchiaia all’età di 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva;
- pensione
 anticipata all’età di 64 anni unitamente ad almeno 20 anni di 
contribuzione effettiva e importo soglia di 3, 2,6 o 2,8 volte l’assegno
 sociale.
L’applicazione
 del beneficio non avviene d’ufficio e, quindi, è necessario che 
l’interessata lo richieda al momento della presentazione della domanda 
di pensione.
 
Incremento delle pensioni pari o inferiori al TM
La legge di bilancio 2025 ha riconosciuto un incremento
 alle pensioni lorde, complessivamente in pagamento, di importo non 
superiore al trattamento minimo Inps (603,4€ nel 2025) pari al 2,2% per 
il 2025 e all’1,3% per il 2026.
| INCREMENTO 
MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge n. 197/2022, come modificato 
dall’art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025) | 
| Trattamento Minimo | %   incremento | Incremento massimo riconosciuto | Importo                                  massimo riconosciuto | 
| 603,40 € | 2,2% | 13,27 € | 616,67 € | 
 
Ricordiamo
 che tali somme, corrisposte con la stessa cadenza di pagamento della 
pensione, sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a
 tassazione. Non  rilevano, invece, ai fini del superamento dei limiti 
reddituali previsti in ciascun anno per il diritto a tutte le 
prestazioni collegate al reddito. 
Incremento della maggiorazione sociale
E’ stato riconosciuto, inoltre, un incremento della maggiorazione sociale dei
 trattamenti pensionistici di 8 euro al mese per il solo 2025. 
Contestualmente, il limite reddituale massimo oltre il quale 
l’incremento non è riconosciuto è incrementato di 104 euro annui.
Questi
 incrementi sono riconosciuti d’ufficio dall’INPS ai soggetti già 
titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.