17/03/2025
Un contributo straordinario di 200 euro per i clienti domestici delle bollette elettriche che hanno un ISEE fino a 25mila euro
Le bollette continuano a pesare sui bilanci familiari e il governo ha deciso di intervenire con un nuovo bonus energia per
sostenere le fasce più in difficoltà. Il contributo previsto varia in
base ai redditi e sarà applicato direttamente sulle prossime fatture.
Il Decreto
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° marzo u.s. e presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il c.d. Decreto bollette, recante “Misure urgenti in favore delle
famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di
energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle
offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di
vigilanza”.
Le nuove norme potenziano e ampliano per il 2025 i meccanismi di
protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese
(PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi
energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico.
Non sono ancora note le modalità di invio della domanda e quelle di erogazione,
ma sembra che la procedura possa essere la stessa dei bonus sociali gas
e luce, cioè senza bisogno di compilare moduli o effettuare una
richiesta formale: i contributi, insomma, verranno scontati direttamente
nelle bollette.
Il bonus bollette
Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (art.1). Per le famiglie, si prevede il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:
- aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti
domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000
euro in caso di più di tre figli;
- nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.
Requisiti e ISEE: come ottenere il bonus
Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.
Presentazione dell’Isee
Il primo passaggio per ottenere il bonus è quello di
presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere
un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) all’interno della fascia per cui è riconosciuto il bonus. La DSU
precompilata contiene: dati auto dichiarati dall’utente; dati
precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e INPS.
Quando si ottiene il bonus
Se il valore dell’ISEE è sotto la soglia prevista dalla normativa e
le forniture del nucleo familiare hanno i requisiti di ammissibilità che
vengono verificati dal SII (Sistema Informativo Integrato - la banca
dati che contiene le informazioni relative alle forniture elettriche e
gas e i dati dei clienti a cui è intestato il contratto di fornitura,
quali il codice fiscale), il bonus viene riconosciuto in maniera
automatica a partire dal primo trimestre utile dopo la presentazione.
Hanno diritto al bonus caro bollette anche le famiglie in condizioni di disagio fisico, ovvero in cui sia presente almeno un componente che necessita di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
A titolo di esempio, rientrano in questa categoria i sollevatori
elettrici a sedile, ventilatori polmonari, i materassi antidecubito, le
carrozzine elettriche, gli aspiratori e molti altri.
I bonus ottenuti a fronte di condizioni di disagio fisico possono
essere cumulati con quelli previsti per le famiglie che si trovano in
condizioni di disagio economico, a patto che sussistano i requisiti per
poter godere di entrambe le agevolazioni.
L’accredito delle somme dovrebbe essere “automatico”,
come per i bonus sociali gas e luce: i requisiti di ammissibilità
vengono verificati dal sistema informativo integrato (Sii) – la banca
dati che contiene le informazioni relative alle forniture elettriche e
gas e i dati dei clienti a cui è intestato il contratto di fornitura,
quali il codice fiscale – e a quel punto l’importo verrà riconosciuto
senza bisogno di fare istanza dal primo trimestre utile successivo alla
presentazione dell’indicatore.
Disposizioni in favore delle famiglie
Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili (art.4). Per contenere il maggior onere causato dall’aumento del costo internazionale del gas naturale sul costo finale della fornitura energia elettrica e di gas naturale dalle famiglie e microimprese vulnerabili, si prevede, allo scattare di determinate soglie di prezzo, un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA derivanti da tale aumento,
riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di
energia elettrica nelle abitazioni, relativi al bimestre solare
precedente.
Disposizioni in favore dei clienti vulnerabili
Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (art. 2). Si interviene poi sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili, in particolare:
- si prevede che l’ARERA disciplini il servizio di vulnerabilità,
prevedendo che tale servizio decorra da una data non anteriore alla
conclusione del servizio a tutele graduali (31.03.2027);
- nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la
fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno
scelto un fornitore continuerà a essere assicurata dall’impresa di
distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita;
- la società Acquirente unico S.p.a. svolgerà, secondo le condizioni
stabilite da ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato
dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli
esercenti il servizio di vulnerabilità.
Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.
Le offerte: trasparenza e confrontabilità
Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle
offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas (art. 5). Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ARERA definisce, con proprio provvedimento, le misure
occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle
offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul
mercato libero, in maniera da consentire una agevole
leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di
documenti tipo, dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono
tenuti ad avvalersi. L'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per
l'applicazione delle misure previste anche ai contratti già in essere.
In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 155 milioni di euro.
In attesa di istruzioni ufficiali, l’authority
dovrà tenere conto del possibile aggiornamento dell’ISEE in corso d’anno
da parte di migliaia di nuclei familiari. In ogni caso il nuovo
contributo arriverà non prima dei prossimi tre mesi, quindi nel secondo trimestre, quando la stagione invernale sarà già finita.