PREVIDENZA – INPS. Rinnovo delle prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, per l’anno 2024

PREVIDENZA – INPS. Rinnovo delle prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, per l’anno 2024

08/01/2024



In base a quanto disposto dal Decreto interministeriale del 20 novembre 2023, l’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi) per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinato, in via previsionale, nella misura pari a +5,4% a partire dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. 
Diversamente, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.
Come vi abbiamo anticipato in nostre precedenti comunicazioni (cfr. Comunicazione n. 378/2023 e 424/2023), ricordiamo che, per effetto dell’art. 1 del DL 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi) in via eccezionale, il conguaglio delle perequazioni delle pensioni è stato anticipato al 1° dicembre 2023, rispetto al 1° gennaio 2024.  
Di seguito, vi riportiamo i principali valori provvisori per l’anno 2024 dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, in base alle Tabelle relative ai rinnovi delle prestazioni per l’anno 2024, pubblicate in appendice alla circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2024. L’INPS precisa che le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni pensionistiche.
 
Trattamento Minimo INPS 2024 pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi
•    Trattamento minimo = € 598,61, pari a 7.781,93 euro annui.
Si rammenta che tale importo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.
•    Trattamento minimo con incremento di cui all’art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 = € 735,05
 
Incremento transitorio per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, c. 310, l. 29 dicembre 2022, n. 197)
Contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, l’INPS ha provveduto a riconoscere per l’anno 2024 l’incremento previsto dalla legge di bilancio 2023 per sostenere il potere d’acquisto dei pensionati al minimo al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione. Nel 2024, detto incremento è riconosciuto nella percentuale del 2,7% a favore di tutti i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, così come indicato nella tabella seguente.
INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)
                                    Trattamento Minimo
                                    % incremento
                                    Incremento massimo riconosciuto
                                    Importo massimo riconosciuto
                                                    598,61 €
                                    2,7%
                                    16,16 €
                                    614,77 €
                         
Ricordiamo che l’incremento:
-         è attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo in misura parziale o totale o cristallizzate (il cui importo, cioè, è rimasto invariato negli anni), sia a quelle non integrate ma di importo pari o inferiore al trattamento minimo;
-         per la sua corresponsione non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;

 
Rivalutazione dei trattamenti previdenziali superiori al TM INPS
La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni in capo al soggetto titolare, erogate dall’Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle pensioni (art. 34 della l. n. 448/1